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Videosorveglianza non corretta “costa” 15mila Euro di sanzioni dal Garante Privacy

Illecito il comportamento del titolare di un'attività di bar ristorazione

L’installazione e l’impiego di un sistema di videosorveglianza, come è noto, comporta obblighi e responsabilità non solamente nell’ambito delle tutele dei lavoratori ma, in forza dell’art. 4 comma 3 dello Statuto dei Lavoratori, viene espressamente previsto il rispetto delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali richiamato inoltre dall’art. 114 Cod. Privacy. L’autorità garante per la protezione dei dati personali ha infatti emesso un provvedimento sanzionatorio in seguito ad una segnalazione ricevuta riguardante un impianto di videosorveglianza installato presso un’attività di bar e ristorazione, in carenza tanto dei cartelli informativi che dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro o di un accordo sindacale (come richiesto invece dall’art. 4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori).

Le contestazioni sollevate in fase istruttoria dal Garante Privacy non sono state superate dalla difesa della società nell’affermazione di aver comunque provveduto ad informare i dipendenti e soprattutto ad averne richiesto il “consenso nel contratto di lavoro”. Da quanto si può leggere e apprendere nel provvedimento, inoltre, nulla viene detto circa le garanzie informative adottate prima dell’inizio del trattamento nei confronti della generalità dei soggetti videoripresi. Ciò ha comportato l’applicazione della sanzione pecuniaria di 15 mila euro per la violazione del principio di liceità e correttezza (art. 5.1 lett. a) GDPR), la carenza di informativa (art. 13 GDPR), e la violazione delle garanzie in materia di controllo a distanza (art. 114 Cod. Privacy).

Il consenso per l’installazione di impianti di videosorveglianza, come avevamo ricordato in questo articolo, non può però in alcun modo costituire una base giuridica valida anche – ma non solo – per il difetto di libertà nella prestazione del consenso stesso. Soprattutto però la presenza di una norma più specifica prevista dall’art. 114 Cod. Privacy introduce nell’ambito dei controlli a distanza un obbligo di osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 e per l’effetto “l’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza”.

Premessa così l’illiceità del trattamento rilevata, un punto di particolare interesse è costituito dal passaggio attraverso cui il Garante Privacy valuta l’adempimento dell’obbligo informativo nell’ambito specifico del rapporto di lavoro l’obbligo non solo come una conformità alle prescrizioni dell’art. 13 GDPR ma anche una garanzia di rispetto del generale principio di correttezza delle attività di trattamento condotte sui dati personali dei lavoratori.

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