
Il 14 dicembre scorso è entrata in vigore la Legge sulla presunzione di innocenza.
Il decreto legislativo n. 188 del 2021 ha rappresentato la svolta rispetto allo status quo, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e, specialmente, per garantire il rispetto del dettato costituzionale laddove all’art. 27 viene enunciato il principio di presunzione di non colpevolezza.
Così disponendo, in ossequio alla previsione secondo cui “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”, è stato compiuto un passo in avanti sul piano culturale, ancor prima che giuridico, verso la tutela delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un procedimento penale; in particolar modo viene posto un freno alle conferenze stampa “show” della Pg e dei pm prevedendo che “le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”.
Venendo ai giorni nostri, il Garante della Privacy ha sanzionato il Ministero dell’Interno con due distinti provvedimenti, per complessivi 110 mila euro per violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e contestuale lesione della dignità degli interessati, non avendo rispettato quanto previsto dall’art. 2 del d.lgs. 188 del 2021.
Nel primo caso posto alla sua attenzione un soggetto recluso lamentava che una Questura aveva divulgato la sua immagine e le sue generalità e successivamente le aveva diffuse ad alcuni quotidiani locali, nonostante egli fosse già detenuto, al solo scopo di dare la notizia di un ulteriore provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti, mancando quindi la necessità – come sostenuto dal Viminale nelle controdeduzioni – di verificare se altre persone fossero state in grado di riconoscerlo come autore di reati predatori commessi in loro danno. Lo stesso Garante nell’ordinanza-ingiunzione ricorda di essere già intervenuto nei confronti di testate giornalistiche e siti internet ribadendo il divieto di diffondere le immagini delle persone sottoposte a procedimenti giudiziari, anche nell’ambito di conferenze stampa, qualora non ricorrano fini di giustizia e di polizia o motivi di interesse pubblico, essendo irrilevante se si tratti di persone libere o private della libertà personale.
Nel secondo caso il ricorrente rappresentava che era stato pubblicato su alcuni siti internet – tra i quali le piattaforme sociali Facebook e Youtube – e su varie testate giornalistiche un video, contraddistinto dallo stemma della Polizia di Stato e corredato da alcuni fermimmagine, nel quale si riportava l’operazione che aveva condotto ad otto arresti, eseguita il 16 febbraio 2015, con tanto di foto degli arrestati ritratti in primo piano con il loro nominativo in sovraimpressione.
Secondo il Garante anche in questo caso la divulgazione dell’immagine degli interessati nel contesto descritto, non è risultato “necessario” per l’esecuzione di un compito di un’autorità competente per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.