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Informative Privacy: e se ti faccio un disegnino?

Semplicità e chiarezza delle informazioni sono importanti, ma la comunicazione deve essere anche esaustiva

Nell’ultimo anno si è registrata una crescente diffusione di informative privacy rese tramite ricorso ad elementi grafici: dapprima timide icone, dunque infografiche o altri metodi di comunicazione per immagini. Ma il trend individuato rappresenta una spinta evolutiva che può realizzare concretamente quella chiarezza richiesta dall’art. 12 GDPR, o altrimenti rischia di essere nient’altro che un ennesimo manierismo professato per semplificazione? 

Per quanto sia generalmente vero che ad esempio un fumetto o altrimenti un’icona possano attirare l’attenzione dell’interessato e rappresentare un veicolo di comunicazione maggiormente efficace rispetto ad un wot (wall of text), è bene evitare di incappare nell’erronea convinzione del postulato logico secondo cui “tutto ciò che viene reso graficamente è più chiaro”.

La conversione di un’informativa dal testo scritto ad un diverso mezzo di comunicazione è un’operazione tutt’altro che elementare che tanto meno può essere riducibile ad una mera rielaborazione grafica, dal momento che altrimenti rischierebbe di andare in conflitto proprio con la trasparenza comunicativa richiesta dalla norma e che invece giace soltanto negli intenti e nelle premesse. Pertanto, su un piano pratico è bene fissare ed avere particolarmente chiari i principali punti di riferimento in materia di trasparenza per non perdere l’orientamento nella fase di progettazione ed impostazione della gestione degli adempimenti informativi.

Prima di tutto deve essere garantita la completezza delle informazioni rese, tanto nell’ipotesi di raccolta di dati personali presso l’interessato (art. 13 GDPR) quanto in quella di raccolta presso altre fonti (art. 14 GDPR), tenendo conto che gli articoli di riferimento già costituiscono una lista di controllo a tale riguardo.

Premesso lo svolgimento di tale verifica preliminare, l’attenzione si deve conseguentemente spostare sulla ricerca e selezione di una corretta presentazione delle informazioni che però non può prescindere da quegli elementi più volte richiamati dal GDPR quali la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento. In tale sede di analisi deve essere tenuta in particolare considerazione la categoria di interessati cui sono destinate le informazioni, soprattutto se tali soggetti si trovano collocati in una posizione di particolare vulnerabilità soprattutto nei rapporti con il titolare del trattamento. Anche lo strumento cui l’interessato ricorre per relazionarsi con l’attività di trattamento (ad esempio: per conferire i propri dati o formulare le richieste di esercizio dei diritti) consente di valutare l’adeguatezza del mezzo attraverso cui l’informativa può essere resa.

Il passaggio conclusivo si svolge attraverso il transito nel formato grafico di tutti gli elementi informativi debitamente filtrati secondo i criteri indicati dall’art. 12 GDPR, ovverosia la forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, garantendo il mantenimento – o, ancora meglio: il miglioramento – della semplicità e chiarezza delle informazioni.

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