CITTADINI & UTENTI

Obbligo vaccinale agli over 50: la fake news della privacy che “blocca” le sanzioni

Il Garante chiarisce la sua posizione attraverso un comunicato, forse il Ministero della Salute dovrebbe essere altrettanto chiaro

L’autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un comunicato stampa a chiarimento della fake news – evidentemente rimbalzata fino a fonti istituzionali – circa una presunta attività di rallentamento o ostacolo all’attuazione della norma introdotta con il D.L. 1/2022 concernente le sanzioni per gli ultra 50enni sottoposti all’obbligo vaccinale. Notizia ben poco credibile, soprattutto a fronte della dichiarata ”semplificazione” offerta dal Decreto Capienze che – di fatto – ha depauperato il potere d’intervento dell’Authority nell’ambito dei trattamenti svolti dalla Pubblica Amministrazione.

Quanto viene rappresentato è infatti che l’affermazione è “destituita di ogni fondamento” in quanto, sebbene la norma sia entrata in vigore dal 1 febbraio 2022, il Ministero della Salute ha inviato la richiesta di parere al Garante solo in data 15 febbraio 2022 per lo schema di decreto attuativo della previsione di cui alll’art. 4-sexies concernente le sanzioni pecuniarie e il trattamento dei dati personali attraverso il Sistema Tessera Sanitaria e il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Non solo: dal comunicato si apprende anche che il parere positivo è stato rilasciato “dopo solo due giorni dalla ricezione della documentazione”.

Non sarà forse il Ministero della Salute a dover rendicontare le ragioni del proprio ritardo?

Non solo. Se nello schema è previsto “che i trattamenti di dati personali connessi all’attuazione dell’obbligo vaccinale e alle nuove modalità di verifica del green pass in diversi contesti (scuola, lavoro) avvengano nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, adottando misure di garanzia appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche” l’auspicio è che queste affermazioni non siano ridotte a mere formule di stile ma vadano poi a concretarsi in misure effettive e dimostrabili attraverso un esercizio di trasparenza istituzionale spesso dimenticato in tempi emergenziali.

Salendo di livello, un’ultima considerazione. Mentre si parla di accessibilità della norma e ricerca di soluzioni di legal design, il cittadino medio – ma anche il giurista – avrebbe ben ragione di trovarsi sgomento di fronte ad un dettato normativo come quello introdotto. Ad esempio, il primo comma dell’art. 4-quater del D.L. 44/2021 (conv. dalla L. 28 maggio 2021, n. 76) avrebbe l’intento di individuare i destinatari degli obblighi di vaccinazione. Rubricato come “Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni” (il che appare sufficientemente chiaro), si apre in questo modo: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.”.

Siamo ai limiti – e decida il lettore se interni o esterni – dell’antilingua di calviniana memoria. Ironicamente, verrebbe da pensare che fra i motivi del ritardo vi sia una difficoltà di lettura di una frammentazione normativa che va ben oltre l’incubo di un burosauro.

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