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Green Pass illecito? Ecco la segnalazione al Garante Privacy

Un esposto di alcuni giuristi per evidenziare le criticità del sistema di verifica e della sicurezza

Che il Green Pass rappresenti uno degli argomenti più battuti di quest’ultimo periodo è indubbio, ma al di là delle ovvie prese di posizione ideologiche a riguardo – legittime occasioni di confronto in una società civile – che si sono polarizzate in dei pro/contro di pancia, c’è anche chi ha voluto rispondere “di testa”.

E così, ci si è interrogati circa tutti quegli impatti concreti e operativi che tale strumento può comportare e comporta nella sua applicazione diffusa. Spesso, senza volontà di vedersi attribuita alcuna etichetta di NO-PASS o NO-VAX, che però viene forse troppo spesso impiegata come strategia atta a non dover approfondire nel merito gli elementi di dubbio o di criticità sollevati. Una facile scorciatoia argomentativa che però diventa pericolosa quando diventa un ostacolo alla ricerca della migliore tutela di diritti e libertà fondamentali, soprattutto in contesti emergenziali. E lo diventa con la tendenza a voler svilire alcune categorie di diritti, come avviene in tema di privacy, o ancor peggio a ritenere di poter prescindere – in modo arbitrario e senza assolvere particolari oneri di motivazione – da analisi oggettive e da alcune garanzie dell’ordinamento come il principio di proporzionalità.

E così ci sono state ad esempio non poche evidenze su criticità relative alle modalità di verifica rafforzata, ai problemi di sicurezza (finanche con dei Green Pass disponibili su emule), rocambolesche incertezze sull’interoperabilità dei sistemi o sulla validità durante la quarantena. E la risposta istituzionale, il più delle volte, è stata un assordante silenzio con il rumore di fondo di continue “semplificazioni” a colpi di novità normative e relative FAQ.

La conseguenza a questo silenzio è stata la presentazione da parte di alcuni giuristi di una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali in forma di esposto. Lo strumento previsto dall’art. 144 Codice Privacy consente infatti a chiunque di poter liberamente portare a conoscenza dell’autorità di controllo una determinata situazione affinché possa essere oggetto di valutazione per l’esercizio, se del caso, dei poteri di indagine e correttivi attribuiti dall’art. 58 GDPR.

In questo caso, è stata oggetto di espressa richiesta la valutazione di illiceità del “trattamento di dati personali “certificazione verde” introdotto con DL 52/2021 e successivi atti normativi” con un conseguenziale provvedimento che ne disponga “la limitazione definitiva e il divieto in applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. f) GDPR”.

Le criticità evidenziate riguardano principalmente l’aspetto degli effetti distorsivi e discriminatori derivanti dall’impiego dello strumento, il contrasto con norme di rango sovraordinato ed una mancata integrazione delle condizioni basiche di liceità. Rilievi che non possono essere ignorati, e che ora saranno attenzionati dal Garante Privacy e, ci si augura, non solo. Dal momento che l’argomento riguarda diritti fondamentali, è bene che possa essere oggetto di discussione su più livelli, dalle istituzioni al cittadino.

Ai lettori, ecco il testo della segnalazione-esposto. E che ciascuno abbia l’opportunità di formarsi un’opinione a riguardo.

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