
Nel corso del 2021, la Ministra della Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, ha nominato una commissione per la riforma del sistema penale per adulti presieduta dall’ex presidente della Corte Costituzionale, il magistrato Giorgio Lattanzi; che ha elaborato il testo presentato al Parlamento.
In seguito all’approvazione della legge, sono stati costituiti 5 gruppi di lavoro per l’elaborazione di schemi di decreto legislativo, uno dei quali, occupandosi della riforma del sistema sanzionatorio penale, oltre a professori, avvocati e magistrati, vede la presenza del Direttore Generale dell’Esecuzione penale esterna e di messa alla prova, membro del board della Confederazione Europea del Probation (CEP).
Dall’ultima analisi del Ministero della Giustizia al 31 dicembre 2021, in Italia sono recluse 54.134 persone, mentre in carico agli 83 Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna presenti in Italia sono oltre 69 mila, a cui si aggiungono 45 mila indagini e consulenze. Attualmente si registrano oltre 114 mila soggetti in carico ai 1.112 funzionari di servizio sociale negli Uepe a fronte di una pianta organica di 1.211.
Il sistema sanzionatorio italiano sta cambiando, superando l’equazione “certezza della pena uguale certezza del carcere” poiché il carcere non è l’unica risposta efficace al crimine; sta dunque abbandonando il vecchio approccio incentrato sul carcere, virando verso la prospettiva del probation: la Riforma rappresenta l’esito di questo cambiamento.
La via del potenziamento del sistema di probation è stata indicata pubblicamente anche dalla Ministra della Giustizia in un intervento alla Camera, in cui ha ricordato come “il Ministero continuerà a sostenere e potenziare i percorsi di esecuzione penale alternativi alla detenzione in carcere e le misure che mettono in contatto il condannato con il territorio in funzione del graduale recupero del rapporto con la società civile”.
In questo contesto, oggi più che mai è necessario discutere della qualità degli interventi, tenendo conto del crescente numero di persone in prova e delle risorse umane a disposizione del sistema. Per questo motivo è stato richiesto al Governo di assumere 421 funzionari di servizio sociale e 300 funzionari pedagogici nei prossimi due anni per lavorare presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC).
Nel nostro ordinamento si è soliti far rientrare nel sistema di probation istituti di diversa natura: da un lato la “probation penitenziaria”, quindi post sentenza, che attiene alle misure alternative e le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; dall’altro la “probation giudiziale” rappresentata dalla misura della “messa alla prova” (MAP).
In particolare, la MAP consiste nella sospensione del procedimento ed è attualmente prevista per gli indagati di un reato punibile unicamente con una sanzione pecuniaria o con una pena detentiva non superiore a un massimo di quattro anni. Questa misura prevede l’estinzione del reato qualora la persona abbia eliminato o riparato le conseguenze del reato a lui ascritto e, obbligatoriamente, abbia prestato un lavoro di pubblica utilità per un periodo compreso tra dieci giorni e due anni.
La finalità del suddetto istituto è ben chiara fin dalla sua promulgazione: ricostruire il patto spezzato con la comunità, ed è per questo motivo che il gruppo di lavoro si occupa della riforma del sistema sanzionatorio penale ed ha il compito di estendere l’ambito di applicabilità della messa alla prova ad ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo di sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, e risultino compatibili con lo stesso. Non si tratta di reati che destano particolare allarme sociale ma, principalmente, reati colposi o che prevedano una risposta immediata a favore della persona offesa oppure di reati in cui risulta utile anticipare l’intervento per mezzo di percorsi di risocializzazione.
Parallelamente il medesimo gruppo di lavoro ha il compito di proporre una bozza di riforma delle nuove sanzioni sostitutive, applicabili direttamente dal giudice della cognizione qualora ritenga che esse contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati [c.d. recidiva], la detenzione domiciliare, la semilibertà, il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria
In caso di sentenza di patteggiamento o di condanna a pena detentiva entro il limite di quattro anni, il giudice può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare.
In caso di condanna a pena minore di 3 anni il giudice può, anche d’ufficio, previo assenso dell’imputato, sostituire tale pena con LPU di durata pari alla pena sostituita. (non più solo per i reati previsti dal codice della strada e dal T.U. stupefacenti)
In caso di decreto penale di condanna senza opposizione il giudice può sostituire, anche d’ufficio salva opposizione del condannato, tale pena, oltre che con la pena pecuniaria, con LPU.
Nel caso di pena detentiva entro un anno il giudice può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente.
Di pari passo con il lavoro sulla riforma del sistema sanzionatorio penale, un altro gruppo si sta occupando della giustizia riparativa. Questo gruppo ha il compito di introdurre una disciplina organica nell’interesse della vittima e dell’autore del reato, secondo la logica della riconciliazione e ricomposizione del conflitto, oltre ad introdurre la figura dei mediatori e dei centri di giustizia riparativa.
In Italia, la realtà della Giustizia Riparativa esiste dal 2015, anno in cui è stato istituito il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, ispirato ai principi e alle buone prassi internazionali già disponibili in altri paesi, come l’esempio della CEP, di cui si ricorda il motto come incoraggiamento per la futura identità del probation in Italia: To contribute to safer communities by rehabilitating and reintegrating offenders and providing the best possible interventions to reduce offending and the impact of crime.
[Articolo uscito in lingua inglese sul sito della Confederazione Europea del Probation a cura di Gloria Di Vano e Adriano Spadari]