
Il sonno della ragione del legislatore genera prima FAQ, dunque semplificazioni. Così un quiescente parlamento affronta importanti transiti dell’iter legislativo facendo eco ai colpi scanditi di decreti e normazione emergenziale, senza mai eccedere in esercizi di iniziativa. E sebbene sia noto che le larghe intese prevedano per lo più la conferma di quanto l’esecutivo dispone, ciò non significa poter prescindere dal rispetto di principi e norme che nella gerarchia delle fonti sono in posizione sovraordinata.
La pretesa di semplificazione che ad esempio va a produrre il precipitato dell’emendamento del d.l. Green Pass approvato dal Senato, apre la porta a due considerazioni: o ben poco si è compreso delle indicazioni del Garante Privacy, o altrimenti si è voluto dar seguito a quel trend già anticipato dal Decreto Capienze. Un trend che ammicca a quei negazionisti della privacy tanto in grado – vuoi per il contesto di emergenza pandemica e l’abuso di credulità popolare e fake news – di muovere le opinioni.
Andando nell’ambito dei controlli del Green Pass per i luoghi di lavoro, l’emendamento approvato dal Senato e che ora sarà trasmesso alla Camera intende superare il divieto di anticipare le verifiche aggiungendo un comma 1-bis all’art. 9-octies d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 per cui “Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui all’articolo 9-septies, i lavoratori possono consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.”.
Ancora: nell’emendare l’art. 9-octies si è anche badato alla forma di voler aggiungere alla rubrica “Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro” la formula “e di semplificazione e razionalizzazione dei controlli”. Fortuna vuole che sia stata cristallizzata in una formula esplicita, così da fugare ogni dubbio circa razionalità.
Orbene, si noti il meraviglioso esercizio di manierismo nell’inserire un comma 1-bis ad un articolo 9-septies, che già di per sé è sufficiente a destare un sorriso ironico o amaro, a seconda delle proprie stime circa la permanenza nel Belpaese. Attendiamo ora che la Camera vada a confermare gli emendamenti, nonché l’aggiornamento del DPCM 17 giugno 2021 ad esempio nella parte in cui l’art. 13.5 vieta la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Se questa è semplificazione, nell’ipotesi di controllo a campione è inserito un “purché a rotazione” che certamente avrà l’effetto di rendere più oneroso per le organizzazioni la programmazione e attuazione delle verifiche, attribuendo un fattore di incertezza ulteriore. In cauda venenum.
Ultima nota: nulla si dice circa il tempo di conservazione, che prevedibilmente sarà definito con la formuletta tristemente nota “i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati” con buona pace di ogni intento di accountability.