
Con il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 viene introdotto, con l’art. 3, l’art. 9-octies al d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 andando così a regolamentare le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi o Green Pass ai fini della programmazione del lavoro.
La norma così introdotta prevede che “in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell’articolo 9-quinquies e al comma 6 dell’articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative“. Attenzione: è bene aver chiaro che ciò non comporta alcun tipo un’attività di verifica anticipata della validità, dal momento che la comunicazione che può essere richiesta al lavoratore riguarda esclusivamente il fatto di non essere in possesso di un Green Pass. Persiste comunque il divieto di raccolta dei dati di cui al DPCM così come tutte le ulteriori declinazioni applicative delle modalità di controllo.
Il potere di richiedere tale comunicazione non è esercitabile senza limiti né condizioni. Viene infatti richiesto dal dettato normativo che ricorrano – e che dunque siano comprovabili – specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro. Pertanto, le esigenze dovranno essere quanto meno individuate e valutate, nonché trovare riscontri ed evidenze.
Chiarito ciò, anche il termine di preavviso di tali comunicazioni non può essere determinato in modo arbitrario ma seguire la necessità di dar soddisfazione alle esigenze organizzative. Da qui, un secondo vincolo di adeguatezza per l’esercizio di questa specifica richiesta datoriale.
Allo stesso modo il preavviso di tale comunicazione non deve essere eccessivo né sproporzionato rispetto alla soddisfazione delle esigenze organizzative datoriali, e dunque occorrerà comprovare anche qui l’adeguatezza del termine indicato ai lavoratori.
Ci si può chiedere se sia possibile, però, se per le medesime esigenze sia possibile richiedere ai lavoratori di comunicare anche il possesso di un Green Pass valido, conservando tale dichiarazione fino all’ingresso in azienda e, ovviamente, sottoponendo comunque il lavoratore alla verifica di validità. Purtroppo, tale evenienza che troverà certamente un’occorrenza – ed un’utilità concreta per le organizzazioni – ben più diffusa rispetto alla richiesta di comunicare il “non possesso”, dovrà soggiacere ad interpretazioni più o meno restrittive della norma.
Un’ultima riflessione circa il possesso o meno in data futura del Green Pass, è d’obbligo. Qualora il lavoratore intenda procedere ad un tampone per ottenere la certificazione verde, in che modo può farsi garante in anticipo dell’esito dello stesso e dunque del rilascio di un relativo Green Pass valido? O sarà come al solito una FAQ – nuova fonte del diritto dai tempi del COVID-19 – a dover chiarire ed interpretare una norma?