
Finalmente arriva in Gazzetta Ufficiale il D.L. 127 del 21 settembre 2021, con l’annunciata estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde. Qualche novità sul “super” Green Pass, ma si riproporranno certamente vecchi problemi sul versante applicativo, soprattutto in ragione o di una mancata conoscenza delle regole o un’insofferenza alla loro applicazione e la ricerca di (non) facili aggiramenti.
Nel caso di utilizzo del Green Pass all’interno del settore privato, le disposizioni del nuovo art. 9-septies d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono piuttosto chiare: è richiesto “a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato” di possedere ed esibire la certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro. Destinatari di tali obblighi sono così tutti i lavoratori nonché “i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”, salvo ovviamente quanti sono esentati dalla campagna vaccinale e possono produrre idonea certificazione medica a riguardo.
Per quanto riguarda i destinatari degli obblighi concernenti l’attività di verifica, invece, si trovano sia i datori di lavoro responsabili per i luoghi presso cui si svolge l’attività lavorativa sia, nel caso di impiego di personale esterno, i rispettivi datori di lavoro.
La definizione delle modalità operative dei controlli è rimessa all’autodeterminazione di ciascuna organizzazione, sebbene nei limiti di quanto già disposto dalle prescrizioni del DPCM 17 giugno 2021. È prevista la possibilità di svolgere le verifiche “anche a campione” nonché vengono fornite indicazioni – sebbene con la sibillina premessa ove possibile – per cui “tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”, con individuazione mediante “atto formale” – e dunque: delega – degli incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. In caso di mancata applicazione delle misure di controllo, la sanzione richiamata è quella per il mancato rispetto delle misure di contenimento prevista dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.Qualora un lavoratore non possieda o esibisca un Green Pass valido, questi non può accedere al luogo di lavoro ed è considerato “assente ingiustificato”, con sospensione di retribuzione e compensi, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Viene previsto per le imprese con meno di 15 dipendenti la possibilità di sospensione “per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.”. Qualora invece acceda privo di certificazione verde, sono previste sanzioni amministrative specifiche e conseguenze disciplinari applicabili secondo la normativa di settore.