
Il d.l. 6 agosto 2021, n. 111, titolato “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, ha introdotto l’obbligo di Green Pass in ambito scolastico ed universitario. È stato infatti inserito l’art. 9-ter all’interno del d.l. 22 aprile 2021, n. 52 prevedendo che “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.” (comma 1).
Chiarito dunque l’ambito soggettivo dei destinatari di tale obbligo, viene precisato anche un esonero per quanti sono “esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” (art. 9-ter comma 2). La norma indica inoltre le conseguenze per il personale in caso di mancata esibizione del Green Pass, fatto che “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato” (art. 9-ter comma 3).
Circa l’attività di controllo, questa è al momento regolamentata dal DPCM 17 giugno 2021 e con l’app VerificaC19, in attesa della regolamentazione della piattaforma dedicata alle verifiche automatiche della certificazione verde del personale scolastico. L’art. 9-ter comma 4 introduce infatti la possibilità che il Ministero dell’istruzione stabilisca “ulteriori modalità di verifica”. Leggendo la nota del MIUR relativa al parere tecnico al d.l. n. 111/2021, è confermato che l’attività di verifica avviene senza acquisizione copia della certificazione verde, ma con la “registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato”.
Sempre il comma 4, indica infine in modo piuttosto sibillino: “Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.”. Ad oggi, però, non ci sono indicazioni relative a criteri e modalità di campionamento.
Dal momento che l’attività di verifica comporta il trattamento di dati personali, incontra tutte le prescrizioni in materia di privacy e dunque tutte le eventuali criticità che potranno emergere in relazione ai profili applicativi dovranno essere risolte tenendo conto dei principi del GDPR. In particolare: liceità, trasparenza e minimizzazione.