CITTADINI & UTENTI

Lotta all’evasione fiscale e privacy dei contribuenti, un difficile bilanciamento

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in parziale controtendenza rispetto alla sua giurisprudenza in tema di tutela dei cittadini, ha concluso che la pubblicazione dei dati personali di un evasore fiscale in una “black list” di pubblico dominio non costituisce violazione del suo diritto alla privacy.

In principio c’era stata l’adozione da parte dell’Agenzia delle Entrate italiana, sulle scorte del modello transalpino, di una circolare che permetteva, e permette tuttora, ai funzionari del predetto ente di “cercare elementi utili, non risultanti dalle banche dati, con particolare attenzione alla consultazione delle fonti aperte, al fine di acquisire ogni utile elemento di conoscenza sul contribuente da sottoporre a controllo, e sull’attività da questi esercitata”. 

Un sistema che è stato ampiamente utilizzato negli ultimi anni, specialmente per smascherare i cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. Nel 2020 l’attenzione, in particolar modo dell’allora Presidente del Garante della Privacy, fu sul disegno di legge di bilancio.

In tale occasione Antonello Soro sottolineò come gli strumenti che si volevano mettere a disposizione dell’Erario non fossero conformi ai dettami del Regolamento Europeo 2016/679.

Venivano contestati il ricorso alla pseudonimizzazione che, in quanto diretto all’individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo, era di per sé volto all’identificazione del contribuente; la limitazione dei diritti dell’interessato, in contrasto non solo con il Regolamento sulla Privacy ma anche con lo Statuto dei diritti del contribuente, ex legge 212/2000; nonché, di minor importanza ai fini dell’accertamento tributario, la trasparenza nel reclutamento del personale dell’Agenzia.

Di recente è intervenuta nell’annosa questione del bilanciamento tra fisco e privacy una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in parziale controtendenza rispetto alla sua giurisprudenza in tema di tutela dei cittadini, volta a porre un freno alle limitazioni poste in essere in materia fiscale, durante la fase accertativa, in nome della salvaguardia della riservatezza dei contribuenti.

Il caso, che vedeva da un lato il signor L.B. e dall’altro il Governo ungherese, verteva sulla legittimità della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate ungherese (APEH) di dati che qualificano il ricorrente come inadempiente fiscale, con tanto di indicazione dei suoi debiti fiscali, del suo codice fiscale e dei dati anagrafici, permettendone una quanto mai facile identificazione.

Una sorta di blacklist degli evasori di pubblico dominio.

La pronuncia, la 36345/16 del gennaio 2021, ha visto prevalere la tesi del Governo magiaro con 5 voti a due, sconfessando di fatto quanto sostenuto dal ricorrente e, indirettamente, dal Garante della Privacy ungherese, il Data Protection Commissioner (NAIH). Nella sentenza si legge che la diffusione dei dati sopramenzionati sia consentita in quanto l’interesse pubblico a prevenire ulteriori inadempimenti tributari prevale sulla riservatezza individuale, anche a costo di andare a soddisfare la curiosità dei cittadini o di quale giornale.

Il collegio ha ritenuto la misura della pubblicazione della lista nera dei contribuenti proporzionata agli scopi che si vogliono perseguire, in quanto è prevista una soglia minima di evasione, pari a 30mila euro per essere inseriti nella lista, che la pubblicazione avvenga non prima di sei mesi dopo che il soggetto sia divenuto moroso e, in ultimo, che non appena il contribuente saldi la propria posizione vi sia l’immediata cancellazione dall’elenco.

Non resta che attendere per vedere se anche l’Amministrazione Finanziaria italiana, forte della pronuncia in oggetto, provvederà prossimamente ad adottare un simile sistema di schedatura degli evasori fiscali.

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