
L’inchiesta della procura romana sulle armi vendute dall’Italia all’Arabia Saudita mette in discussione la fiducia sul Parlamento italiano, massima assise di controllo sulle transazioni di armamenti che ogni anno avvengono nel nostro Paese.
I fatti sono noti. All’inizio del 2015 è espolosa una guerra civile in Yemen quando il presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, eletto presidente nel 2012 dopo trent’anni di guida del Paese di Ali Abdullah Saleh, venne deposto da un colpo di Stato da parte delle milizie dei ribelli sciiti Houthi e costretto a riparare ad Aden, nel sud del Paese, continuando a rivendicare la presidenza.
Da quel momento è iniziato lo scontro tra gli Houthi fedeli all’ex presidente Saleh – poi assassinato nel 2017 – che controllano la capitale Sana’a e le forze leali al governo regolarmente eletto di Hadi, con sede ripiegata ad Aden.
Un’offensiva Houthi volta a prendere Aden costrinse il presidente Hadi a fuggire in Arabia Saudita, Paese amico che non tardò ad intervenire militarmente a suo favore per restaurare il deposto governo. Iran ed Eritrea sono stati accusati di fornire addestramento e sostegno logistico agli insorti Huthi, mentre Stati Uniti e monarchie del Golfo Persico hanno offerto aiuti sostanziali al governo di Hadi.
I bombardamenti dell’Arabia Saudita, contro obiettivi dei ribelli Houthi, hanno causato anche la morte di civili e, tra questi, una famiglia di sei persone nel villaggio di Deir Al Ajari nella notte tra il 7 e l’8 ottobre del 2016, nella cui casa distrutta venne ritrovato un residuo di bomba prodotta dalla azienda sarda RWM, parte di un lotto ceduto con autorizzazione all’aeronautica araba e, pertanto, motivo di denuncia da parte di ONG yemenite e della Rete italiana di Pace e Disarmo, in quanto l’Arabia paese in conflitto.
L’inchiesta mette in dubbio la validità della procedura di una legge considerata tra le più rigorose del mondo.
Il nostro Paese infatti, per il controllo dei movimenti di materiali d’armamento si è dotato, sin dal 1990, di una legge, la 185/1990, che ha fissato dei principi talmente indiscutibili da essere recepiti nel Codice di Condotta per le esportazioni di armamenti dell’Unione Europea. Prima di allora le modalità per il rilascio delle autorizzazioni erano di competenza del Ministro del commercio con l’estero ed erano lasciate alla completa discrezionalità dell’Amministrazione, con un approccio prettamente commerciale e militare.
I principi ispiratori della legge hanno voluto stabilire che le operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento non siano alla stregua del commercio di una qualsiasi merce basata solo su criteri di carattere economico. Con essa viene puntualizzato che i movimenti devono essere “conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia” ed alla “Costituzione repubblicana, che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” subordinando, pertanto, le decisioni di carattere economico a quelle di carattere politico. Il commercio di materiale bellico non può avvenire senza una specifica autorizzazione rilasciata da più ambiti dell’Amministrazione dello Stato italiano e assolutamente non deve soggiacere a criteri meramente mercantili.
La legge, infatti, vieta i trasferimenti di materiali di armamento verso i Paesi che si trovino in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e che non rispettino i diritti umani. La disposizione può essere derogata per rispettare particolari accordi internazionali sottoscritti dall’Italia o quando il Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Camere, lo ritenga comunque opportuno. Il divieto assoluto invece è stabilito non solo per l’esportazione ma anche per la fabbricazione delle armi di distruzione di massa.
L’aspetto più importante della legge è comunque recato dalla trasparenza assicurata dal rapporto al Parlamento che ogni anno entro il 31 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a presentare. Il rapporto deve riportare tutte le operazioni autorizzate e svolte nell’anno precedente e viene redatto con il contributo dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle attività produttive del Governo. Con esso sono fornite al Parlamento “indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari – degli oggetti concernenti le operazioni ….. oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge“.
La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive in modo che il Parlamento abbia la possibilità di esercitare le funzioni di controllo e di indirizzo di un aspetto particolarmente delicato della politica estera e di difesa del Paese.
Tutte le autorizzazioni alle esportazioni vengono così riportate in tabelle che presentano nel dettaglio tutte le componenti di ogni singolo contratto, compresi il nominativo della società, il paese acquirente ed il prezzo di vendita del bene. Molte imprese del settore nel tempo hanno fatto notare che la procedura danneggia da un punto di vista commerciale gli imprenditori italiani a favore della concorrenza internazionale, poiché la relazione è a disposizione di tutti, anche del pubblico straniero e nessun altro Paese ha mai fornito informazioni cosi dettagliate. In quella sede il Parlamento ha la possibilità di richiedere all’Esecutivo ogni ulteriore elemento conoscitivo – anche riservato – che ritenga utile all’espletamento delle sue funzioni.
Quando un sistema decisionale così articolato e che coinvolge più ambiti dello Stato, compreso il Parlamento, viene messo in discussione e posto al vaglio della Magistratura non possono essere valutate le responsabilità di qualche singolo dirigente di Ministero, ma c’è qualcosa che non ha funzionato nell’intero apparato e ancora una volta il potere politico ha ceduto il passo a quello giudiziario.