
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali aveva già avviato un procedimento nei confronti di TikTok contestando, fra le varie criticità riscontrate, particolari problemi relativi alla trasparenza circa le attività di trattamento svolte sui dati degli utenti.
In che modo la trasparenza può impattare sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali?
Per logica, affinché vi possa essere un’effettività della protezione dei dati personali, l’interessato deve avere contezza quanto meno delle attività di trattamento che saranno svolte sui diritti che ha la possibilità di esercitare per mantenere un controllo a tale riguardo.
Entrando dunque nell’ambito di TikTok: per quali motivazioni specifiche ed ulteriori il rispetto del principio di trasparenza è così importante?Ovviamente, deve essere considerato il contesto: tanto il volume significativo della platea degli utenti quanto la rilevante partecipazione dei minori al social network sono aspetti imprescindibili di cui occorre tenere conto nella valutazione dei rischi intrinseci delle attività svolte sui dati personali per la predisposizione delle misure per garantire la conformità normativa. Non solo. Il consenso digitale del minore, specificamente regolamentato dall’art. 8 GDPR il quale rinvia anche ad interventi specifici ad opera dei singoli Stati membri, prevede un obbligo di predisporre tutte le garanzie per assicurare una trasparenza “rafforzata”.
Sebbene l’art. 2-quinquies del Cod. Privacy preveda l’adozione di un “linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore”, già l’art. 12 GDPR definisce la disciplina generale della trasparenza nei confronti degli interessati prescrivendo una “forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori”. E dunque tanto il criterio dell’intelligibilità quanto, soprattutto, quello dell’accessibilità devono tenere conto dell’interessato in quanto soggetto destinatario delle comunicazioni riguardanti le attività di trattamento, soprattutto nel momento in cui viene richiesto a questi di prestare un consenso che ne fondi la liceità.
Per il corretto adempimento a tali obblighi, occorre andare oltre un approccio formalistico che si limita a tenere conto della completezza delle informazioni fornite senza adeguarle agli interessati. È bene ricordare infatti che deve essere adottato un modello comunicativo efficace non solamente nei confronti dell’utente medio del servizio (il c.d. utente-tipo), bensì dell’utente maggiormente vulnerabile che può aver accesso.
Nel caso di TikTok, dunque, si tratta del minore il quale non va considerato solo per le procedure di age verification, ma anche e soprattutto per valutare l’adeguatezza dei modelli di trasparenza informativa adottati.