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Booking.com, una nuova sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito, con sentenza, che la nota piattaforma di prenotazioni on-line Booking.com può essere citata da una struttura alberghiera, davanti al Tribunale dello Stato in cui è ubicato l’hotel, per ottenere la cessazione di un eventuale abuso di posizione dominante.

La vicenda trae origine da un contratto stipulato nel 2009, da Wikingerhof GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco che gestisce un albergo in Germania e la Booking.com BV, società di diritto olandese con sede nei Paesi Bassi, titolare della nota piattaforma di prenotazione alberghiera.

Nel contratto era prevista la dichiarazione dell’albergo “di aver ricevuto una copia della versione 0208 delle condizioni generali (…) di Booking.com” e la conferma di aver letto, compreso e accettato le condizioni generali che costituivano parte integrante del contratto.

Poco dopo, a seguito di diverse modifiche delle condizioni generali, da parte di Booking, l’albergo tedesco si opponeva intentando una causa dinnanzi al Tribunale del Land, Kiel in Germania, all’introduzione delle stesse nel contratto. In particolare, l’albergo lamentava legittimamente di essere stato costretto a subire tali modifiche unilaterali, imposte da Booking.com. Ne eccepiva, pertanto, l’abuso di posizione dominante sul mercato dei servizi di intermediazione e dei portali di prenotazione alberghiera.

Il Tribunale e successivamente, Tribunale superiore del Land dello Schleswig, dichiaravano di essere privi di competenza territoriale ed internazionale, avendo Booking.com la propria sede nei Paesi Bassi.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, adita dalla Corte federale di giustizia tedesca, in via pregiudiziale, ha deciso che l’azione intentata dalla struttura alberghiera in questione nei confronti Booking, essendo fondata sull’obbligo di legge di astenersi da qualsiasi abuso di posizione dominante, rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, e che pertanto, la stessa bene ha fatto a radicare la causa nello Stato in cui ha sede.

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