CITTADINI & UTENTI

Non ci vuole una canna grande ma una grande canna

Ricordate il film “Smetto quando voglio” e la sostanza stupefacente non contemplata?

Da tempo, in giurisprudenza ed in politica, ci si interroga sulla liceità della detenzione, ai fini della vendita al pubblico, di prodotti rientranti nel dettato della legge che regola le sostanze stupefacenti.

Invero, la disciplina di matrice europea recepita con L.242/16 ha di fatto sdoganato tutta una serie di negozi, normalmente perfettamente in regola con tutte le incombenze commerciali e fiscali, dediti alla vendita della c.d. canapa sativa light priva di rilevante ed effettiva capacità drogante.

Fatture di acquisto, analisi chimiche che riguardano a monte i lotti coltivati tutti rigorosamente certificati.

Ma il pasticcio tutto italiano è che spesso, questi rivenditori e titolari degli esercizi, vengano denunciati ed assoggettati a sequestro perché ritenuti “spacciatori”.

Si badi bene che in tutto il territorio nazionale operano decine di migliaia di esercizi che commercializzano per svariati usi la c.d. “Canapa Light” e provando a digitare la parola sul web (per soli siti italiani su Google) risultano circa 2.450.000 shop all’ ingrosso ed al dettaglio.

Il “pasticcio” scaturirebbe anche da una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (30475/19) che di fatto ne avrebbe sancito l’illegalità, “anche a fronte di un contenuto di THC inferiore i valori indicati, salvo che tali derivati siano in concerto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa secondo il principio di offensività”.

Del resto per consolidata giurisprudenza “si dimostri con assoluta certezza che il principio attivo contenuto nella dose oggetto di cessione sia di entità tale da produrre in concreto un effetto drogante”.

Ma come uscire da tutto questo?

Come superare tutta una serie di sequestri operati, nei giorni scorsi, dalla Polizia Giudiziaria in danno di numerosi fornitori ed esercizi commerciali. Nulla di più “facile”, ci salva il vizio di forma dei relativi provvedimenti. La forma è sostanza, il sembrare è essere.

Ed è così che il Tribunale del riesame adito per ottenere i relativi dissequestri, accoglie l’istanza delle difese degli “indagati commercianti”.

L’ Autorità Giudiziaria adita, correttamente sostiene:“Ebbene, nella fattispecie in esame il titolo cautelare reale presenta un palese vizio di motivazione, non emendabile mediante l’ intervento integrativo del Tribunale per il riesame”.

Per questi motivi annulla il sequestro e, per fortuna, giustizia è fatta (ma chiarezza un pò meno).

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