
Narriamo oggi un fatto e una sentenza. Quest’ultima è la 516/2020, repertata al numero 2450, del Giudice di Pace di Frosinone. Quanto al fatto, le norme relative alla privacy ci inducono a dar conto solo del nome del giudice, l’avv. Manganiello, il quale si è pronunciato nel merito di una sanzione amministrativa elevata dalla Polizia stradale di Frosinone il giorno 11 aprile, n° 700016396274, nei confronti di un cittadino in mobilità il cui spostamento è risultato agli agenti della stradale privo di “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”.
La sanzione e i suoi protagonisti li possiamo certamente lasciare sullo sfondo, così come del resto ha fatto il giudice che ha annullato la multa e contemporaneamente ha aperto la strada a migliaia di ricorsi di cittadini che hanno avuto contravvenzioni per lo stesso motivo in tutta Italia, durante il lockdown, alcuni dei quali immortalati e inchiodati da droni o inseguiti da agenti opportunamente appostati in spiagge e boschi.
Ci interessa invece seguire l’argomentazione del giudice che ha messo otto la lente di ingrandimento la legittimità stessa dei Dpcm voluti dal premier Giuseppe Conte.
Il primo atto messo fuori legge dal giudice Manganiello è il padre di tutti i decreti, quello del 31 gennaio 2020, nel quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Il giudice ha obiettato che gli eventi emergenziali previsti in Costituzione riguardano “emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo” e che i padri costituenti hanno previsto una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari (art.78 e art.87) relativa alla dichiarazione dello stato di guerra.
Dice (e scrive) il giudice che non vi è nella Costituzione alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario. La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio “è illegittima” perché emessa in assenza dei relativi poteri da parte del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.
La previsione di norme generali ed astratte limitative di fondamentali diritti costituzionali mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sarebbe (e qui compare l’autorevole dottrina costituzionale di Sabino Cassese) contraria alla Costituzione.
Terzo, il Dpcm del 9 marzo 2020 (invocato dagli agenti della stradale) stabilisce, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid 19, il divieto di “ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori (indicati), nonché all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze….”. Ma il Giudice obietta che un divieto di spostamento al di fuori della propria abitazione configura un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare e che nel nostro ordinamento giuridico penalistico le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo su motivato atto dell’autorità giudiziaria.
Pertanto, aggiunge il giudice la cui sentenza è stata pubblicata integralmente dallo studio legale Canestrini (www.canestrinilex.it) neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo della permanenza domiciliare “direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore anziché dall’autorità giudiziaria”.
Quanto alla definitiva sentenza di assoluzione, Manganiello dice di sé: “questo Giudice non deve rimettere la questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale ma deve procedere alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di legge”.
Conclusione? “In conclusione deve affermarsi la illegittimità del Dpcm invocato dal verbale qui opposto”.
Così che il Giudice di pace Emilio Manganiello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, disattesa o assorbita, annulla l’atto degli agenti della stradale con compensazione delle spese.