ECONOMIA

Avviso ai risparmiatori: il trading online è pericoloso!

La Consob ha disposto l’oscuramento di sette siti internet che operavano sul mercato finanziario senza autorizzazioni

È dello scorso 25 di maggio l’ultimo avviso ai consumatori emesso dalla Consob (Commissione nazionale per le società e le borse – Autorità italiana per la vigilanza dei mercati finanziari) con il quale la Commissione ha disposto l’oscuramento di ulteriori sette siti internet che operavano sul mercato finanziario non essendovi autorizzati e quindi in violazione alle normative italiane. 

I nomi dei siti, consultabili all’indirizzo http://www.consob.it/web/area-pubblica/avvisi-ai-risparmiatori?viewId=ultime_com_tutela, fanno riferimento a più società, tutte di diritto straniero, che in violazione all’art. 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (c.d. Testo Unico della Finanza) offrivano servizi finanziari anche ad investitori sul territorio nazionale.  

Il fatto che ben 211 siano – allo stato – i siti “oscurati” su input della Consob a far data dallo scorso luglio 2019 (e quindi in poco più di dieci mesi) la dice lunga sulla diffusione di questa specifica violazione finanziaria che colpisce molte persone. 

Vediamo ora come accade che gli utenti della Rete possano diventare vittime di chi abusivamente fornisce servizi d’investimento. 

Di norma, in questi casi, gli utenti/investitori si affidano ad una piattaforma di trading versando su di un conto (estero) una somma di denaro attraverso la quale iniziano ad “operare” detenendo un portafoglio di titoli sul quale operano investendo e disinvestendo. A volte beneficiano anche di un bonus per l’entrata nella piattaforma stessa (a quanto pare c’è ancora chi crede che i soldi vengano regalati…). In questo meccanismo però, se all’inizio s’investe solo per provare, dopo i primi guadagni l’immaginazione porta a ritenere di essere diventati dei novelli Gordon Gekko, abili trader in grado di integrare le proprie entrate con risultati sempre più promettenti. In ciò spesso anche accompagnati dall’opera “meritoria” di tutor che li guidano nelle operazioni d’investimento ovvero rapportandosi (sempre per via telefonica ahimè!) con i gestori della piattaforma stessa. 

A questo punto, rapidamente si iniziano a manifestare delle perdite che, talvolta, portano anche ad investire nuove somme di denaro nel tentativo di recuperare. Alla fine, comunque, quando si vorrà uscire dal meccanismo recuperando quanto ancora di spettanza o, nell’ipotesi più favorevole, quanto guadagnato nel trading, ci si accorgerà verosimilmente che nulla verrà restituito e che le nostre vincite rimarranno pertanto solo virtuali. 

Questo è quanto accade nella maggioranza dei casi. Scopriremo quindi di non assomigliare a Gordon Gekko ma di essere stati raggirati alla grande. 

Tra le frasi celebri pronunciate da Michael Douglas nel film “Wall street”, ricordo chiaramente: ”lo sono in questo business dal ’69. I più di questi laureati di Harvard non valgono un ca**o. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi, ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane.” E’ una frase ad effetto perché arriva diretta e dà il senso del volere/potere di chi è determinato. Ma purtroppo va bene solo nel contesto di quel film perché la realtà di chi opera nel mercato finanziario è molto diversa. Non ci si può comportare da avventurieri ma è necessario documentarsi e muoversi solo su terreni conosciuti. Sul punto è la stessa Consob che ricorda come “la prestazione di servizi d’investimento, in considerazione della delicatezza dell’attività, è una attività riservata ad operatori autorizzati i quali devono essere costantemente vigilati ed iscritti in appositi albi pubblici, previa verifica dei necessari requisiti. E anche l’offerta di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata”.

Chi opera in violazione di legge commette, nello specifico, il reato di abusiva prestazione di servizi e attività di investimento ossia lo svolgimento di attività riservate (ad es. il collocamento di strumenti finanziari, la gestione di portafogli, la negoziazione di strumenti finanziari o valute, la consulenza per investimenti ecc.) in assenza della autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti. Il delitto è previsto e punito all’articolo 166 del Testo Unico di Finanza con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 4000 a 10000 euro. 

Compresa la pericolosità della fattispecie, vediamo ora quali accorgimenti possiamo prendere per tutelare noi stessi soprattutto se non abbiamo l’esperienza necessaria per comprendere icto oculi chi abbiamo virtualmente difronte. 

Mutuando le cautele consigliate dalla Consob potremo dire che:

  • occorre preliminarmente sapere chi gestisce la piattaforma di trading online e da chi è stato autorizzato a svolgere tale attività, consultando l’elenco delle società autorizzate a prestare servizi d’investimento in Italia (visionabile sul sito della Consob stessa o della Banca d’Italia). Nessuna società extra-comunitaria è ad oggi autorizzata a prestare servizi d’investimenti in Italia. Ciò vuol dire che se una società svizzera, australiana, americana o di qualsiasi altro paese extracomunitario offre servizi d’investimento nel nostro Paese lo sta facendo senza autorizzazione. “Opportuno” in tal caso tenersene lontani;
  • è necessario tenere presente che alla promessa di alti rendimenti corrispondono di regola rischi molto elevati o, in alcuni casi, addirittura tentativi di truffa. Parimenti si deve porre attenzione in quelle società che sembrano prodighe nell’offrire bonus o incentivi vari di benvenuto. Difficile che del denaro venga regalato;
  • attenzione deve essere posta anche alla modalità con la quale si è giunti a conoscenza della piattaforma stessa (contatto telefonico, e-mail, banner, passaparola ….). Tali modalità possono indurre l’utente inesperto a riporre la propria fiducia laddove sia sconsigliato.

Il redde rationem ultimo si avrà comunque al momento dell’incasso di eventuali somme di denaro. Sempre l’Autorità di vigilanza riporta infatti che “i problemi, di norma, si manifestano quando il cliente vuole uscire dall’investimento. Spesso, infatti, dopo la richiesta di rimborso la società adduce scuse il più delle volte irragionevoli, pone in atto atteggiamenti dilatori, chiede documentazione suppletiva o afferma di essere sempre in procinto di provvedere. In alcuni casi, addirittura, motiva la mancata restituzione con il fatto che il conto del cliente è sotto investigazione per possibili illeciti compiuti dal cliente stesso! Questi comportamenti sono sintomo che c’è qualcosa che non va e che la società o non ha intenzione o non riesce a far fronte alle richieste di disinvestimento. Ancora più gravi appaiono i casi in cui i referenti si rendono irreperibili, non rispondendo più alle e-mail e al telefono”

Attenzione quindi consumatori! Fate bene i compiti prima di avviare le vostre operazioni di trading online. Potreste rimanere scottati !

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