TECNOLOGIA

App Immuni: davvero l’uso è “volontario”?

Se si prevede un impiego dei dati basato sul consenso esplicito, andrà progettata la corretta modalità di acquisizione perché si mantenga libero, specifico, informato e inequivocabile

È notizia di stringente attualità l’appalto di servizio per la app Immuni, la quale è lo strumento scelto dal Governo per la gestione del contact tracing nella fase 2 dell’emergenza da COVID-19 e per cui sono state ribadite le intenzioni di renderne l’utilizzo gratuito e volontario da parte degli utenti.

Seguendo le linee guida dell’EDPB con particolare riferimento al modello di app europea e sulla garanzia di consentire un’adesione volontaria da parte del singolo utente circa il suo impiego o meno, ulteriormente ribadite dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, emerge un dubbio relativo a cosa realmente significhi l’impiego su base volontaria.

Cogliendo spunto dalle citate linee guida, il tema della fiducia da parte dell’utente viene posta come un tema di particolare rilievo per incentivarne l’utilizzo da parte di quella soglia minima di soggetti perché ne sia garantita l’efficacia. Tale fiducia viene acquisita, ad esempio, garantendo la trasparenza di termini e condizioni d’uso, l’efficace comunicazione dei benefici correlati all’impiego dell’app, la sicurezza dei sistemi impiegati e il potere di controllo dell’interessato sui propri dati personali.

Qualora si preveda un impiego dei dati basato sul consenso esplicito dell’interessato, andrà progettata la corretta modalità di acquisizione e garanzia del consenso perché sia (e si mantenga) libero, specifico, informato e inequivocabile. Ad esempio: prevedendo modalità di revoca del consenso e la sorte dei dati in tale ipotesi, così come modalità specifiche per assicurare che la manifestazione di volontà dell’interessato sia libera e consapevole circa le specifiche finalità di trattamento dichiarate.

Ciò non significa però che la app, per trattare i dati personali, possa ricorrere esclusivamente alla base del consenso esplicito dell’interessato. Infatti, lo stesso EDPB indica a tale riguardo: “The enactment of national laws, promoting the voluntary use of the app without any negative consequence for the individuals not using it, could be a legal basis for the use of the apps.”. Sostanzialmente, dunque, è possibile basare le attività di trattamento di dati svolti per mezzo della app sul fondamento di liceità dell’interesse pubblico definito da una norma e non sul consenso dell’interessato, purché però non si verifichino conseguenze negative per chi sceglie di astenersi dall’impiego della stessa.

Sul tavolo del Governo, però, sembra sia in discussione l’ipotesi di promuoverne l’utilizzo da parte della soglia di efficacia del 60% degli italiani prevedendo limitazioni degli spostamenti in caso di mancato impiego. Poiché il singolo deve aderire volontariamente, fino a che punto è lecito ed accettabile adottare strumenti compulsori per l’adozione? In sostanza: il consenso e la volontarietà d’uso viene inquinato da un mancato bilanciamento dei contrapposti interessi presenti. Ma l’analisi dei benefici attesi non è stata, ad oggi, resa di pubblico dominio, né vi è con riguardo al trattamento dei dati personali alcun riferimento ad una valutazione d’impatto (o ancor meglio della consultazione preventiva del Garante).

Come può l’utente dare fiducia ad un’app che rischia di discriminare chi non ne fa uso? Come può dirsi libera la sua volontà? Si consideri inoltre che se si fornisce la cornice normativa ed istituzionale prospettata, lo stigma sociale si muove pericolosamente verso chi “liberamente” sceglierà di non impiegare l’app, con conseguenze ed impatti potenzialmente molto rilevanti sulla vita privata. Ulteriormente, apre ad orizzonti poco confortanti con iniziative anche da parte dei privati tutt’altro che lecite e controllabili: ad esempio, un domani un esercente potrebbe decidere di far accedere al proprio negozio solo chi ha scaricato l’app invocando una volontà di (auto)tutela della salute pubblica.

In definitiva, cito il Sommo Poeta, con l’esortazione: “solvetemi quel nodo / che ha inviluppato mia sentenza”.

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