
In questi giorni stanno circolando numerosi video di persone che, per sottrarsi ai controlli delle forze di polizia, asseriscono di essere ‘soggetti di diritto internazionale’ e che tale qualifica li esimerebbe dal rispetto delle norme nazionali.
Ha iniziato un avvocato di Rovereto che, fermato in bicicletta da agenti di polizia, si è rifiutato di esibire documenti e ha affermato di non riconoscere le ordinanze di divieto di circolazione inerenti al Covid, in quanto ‘persona umana soggetto di diritto internazionale’ liceizzata a non riconoscere le regole italiane.
Una famigliola nel mantovano, forse volendo emulare con minor competenza e argomentazioni l’avvocato di Rovereto, si è rifiutata di mostrare l’autocertificazione ai carabinieri invocando addirittura l’immunità diplomatica derivante dall’asserita posizione di ‘soggetto di diritto internazionale’. La millantata qualifica finalizzata in questo caso al benificio dell’immunità potrebbe costare agli improvvisati giuristi sanzioni ben più severe di quelle previste per una semplice trasgressione ai divieti del momento.
Le pattuglie hanno comunque reagito in entrambi i casi con molta compostezza pur trovandosi di fronte a situazioni – al limite della provocazione – che analogalmente accadute in Francia o negli Stati Uniti sono state risolte in modo molto risoluto ed energico senza troppi approfondimenti giuridici.
E’ vero che un tempo il diritto internazionale regolava solo i rapporti tra Stati ed era indirizzato esclusivamente ad essi. Ora, con lo sviluppo del diritto umanitario e dei diritti umani esistono molte convenzioni aventi come oggetto la protezione dei singoli individui sul piano internazionale e si sono moltiplicati gli strumenti a diretta tutela degli stessi.
Con l’istituzione dei tribunali internazionali, inoltre, si è progressivamente affermato il principio della responsabilità penale personale che rende, pertanto, l’individuo perseguibile e condannabile per violazioni di norme internazionali – in particolare nel diritto dei conflitti armati – riconoscendolo quale soggetto passivo di diritto internazionale. Allo stesso tempo l’individuo leso nei propri diritti può esercitare un potere di azione diretto e personale sul piano internazionale ricorrendo alle specifiche istituzioni di garanzia giurisdizionale per ottenere giustizia in merito a violazioni subite nel proprio Stato. E questo lo configura quale soggetto attivo di diritto internazionale.
Il fatto di essere soggetti di diritto internazionale, quali di fatto tutti siamo, è ben lungi da far acquisire agli individui una qualsiasi sovranità statuale o una potestà normativa propria degli organismi internazionali e neppure esime dalla giurisdizione delle autorità governative nazionali.
Tantomeno se taluni sovrappongono la qualificazione di soggetto di diritto internazionale a quella ancor più surreale di ‘Stato-persona umana’ che consentirebbe all’individuo di autocertificare la propria identità e crearsi un microcosmo immaginario con regole proprie.
Bene fece in proposito un simpatico capitano dei carabinieri di fronte ad un tizio che, presentatosi a fare una denuncia, non voleva esibire documenti rilasciati dall’anagrafe italiana in quanto ‘persona umana soggetto internazionale’. All’insistenza di questi l’ufficiale lo invitò a presentare l’atto presso le strutture di cui avrebbe dovuto disporre lo Stato persona che sosteneva rappresentare, cioè lui stesso. Vennero poi chiamati i famigliari per farlo ragionare.
Agli agenti operanti sul territorio non può essere preteso sul posto un approfondimento giuridico di diritto internazionale. Essi sono chiamati a far rispettare le leggi tra cui quella che impone a ciascun cittadino di poter essere identificato o quella che prevede che chi è alla guida di un autoveicolo deve possedere un documento che a ciò lo abiliti. Obblighi in capo a tutti, cittadini italiani e stranieri, compresi quelli che, non si sa se per dolo o colpa, sono convinti di appartenere a fantomatici Stati-persona umana.
Gli individui-Stato riluttanti dovranno pertanto essere deferiti all’autorità giudiziaria senza troppe consultazioni e qualora non soddisfatti essi potranno presentare regolare ricorso oppure un reclamo tramite… la rappresentanza diplomatica di quello Stato che ritengono di incarnare.