
Il Decreto Legge approvato il 6 aprile 2020, quale misura straordinaria e urgente, dal Consiglio dei Ministri, ha ingenerato non poche perplessità, non sulla portata dell’intervento che può ritenersi epocale, bensì in merito alla tempistica attuativa in esito alla quale è opportuno precisare necessitano alcune formalizzazioni affinché possano essere rese attuative le misure contenute.
Da un canto, si evidenzia la peculiarità del testo normativo che non rimanda ad ulteriori atti Ministeriali per rendere operative le azioni e pertanto è immediatamente esecutivo, quandanche con alcuni limiti. Il primo passo affinché inizi il percorso teso a creare liquidità alle persone giuridiche (imprese, ditte individuali, ecc.) è insito nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del Decreto, sottoscritto dal Presidente della Repubblica, al quale consegue una approvazione, delle misure straordinarie messe in campo dal Governo, un passaggio d’obbligo in Commissione Europea dato che l’Italia con l’adesione all’UE ha assunto l’obbligo di non incrementare il debito pubblico senza la previa autorizzazione della Commissione stessa (in deroga si pone la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 inerente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”).
Una precisazione meritevole di rilievo riguarda il fatto che la liquidità messa in campo non è di 400 miliardi di euro ma sono le garanzie di importo nettamente inferiore che generano la possibilità di erogare tale credito da parte delle banche. In termini molto più semplici, per chi non si occupa di questa materia, il Gruppo SACE S.p.A. (che controlla diverse società tra le quali si annoverano SIMEST S.p.A., SACE BT S.p.A., SACE Fct S.p.A., SACE SRV S.r.l. ecc.) non dispone di una liquidità pari a 400 miliardi di euro, basti vedere l’attivo dello stato patrimoniale del bilancio consolidato che nel 2017 ammontava a circa 11 miliardi di euro, nonché, la liquidità che ruotava nello stesso anno attorno ad una cifra di 5 miliardi di euro. Infatti, a dimostrazione di quanto affermato, il comma 5 dell’art. 1 del Decreto presuppone una controgaranzia da parte dello Stato per le obbligazioni assunte da SACE S.p.A., a prima richiesta e senza regresso, che comporta un rischio che sarà evidenziato più avanti scorrendo il testo.
Inoltre, a fronte di tale garanzia lo Stato ha costituito un apposito Fondo impegnando 1 mld di euro (art. comma 14 Decreto). Ciò non significa che è messa in dubbio la bontà dell’operazione, ma deve essere rappresentata la portata dell’intervento, al fine di spiegare alla collettività che le garanzie hanno una funzione sociale importante specialmente se sorrette dallo Stato ma non corrispondono alla presenza della medesima liquidità liberata sul mercato dei capitali.
A titolo esemplificativo, si può attestare che una garanzia assicurativa su un valore di 100 può essere sorretta impegnando risorse, mediante uno strumento di garanzia fideiussoria, pari al 5-15% del valore garantito (100); come si può semplicemente affermare che uno strumento analogo bancario, sul medesimo valore garantito (100), può avere un costo del 30-40% del valore coperto da tale strumento. Ciò significa, come normalmente accade nel mercato creditizio, che il costo delle garanzie da rendere disponibili, al fine di generare liquidità erogata dalla banche per 400 miliardi di euro ed acquisiti dalle imprese con le diverse misure di accesso al credito, hanno un costo in relazione al valore del credito che possiamo immaginare, considerando che garantisce lo Stato, sia una piccola percentuale dei 400 miliardi di euro.
In relazione alle misure in campo, per elargire credito e creare liquidità mediante l’erogazione di prestiti, le linee contemplate nel Decreto sono due: una riguarda l’art. 2 “Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese” Italiane che svolgono attività all’estero sia medio-piccole che di grandi dimensioni ed è pari a 200 miliardi di euro. L’altra linea, di pari importo, riguarda misure di sostegno al credito, a favore di persone giuridiche che svolgono la loro attività in Italia, teso a rifinanziare linee di credito, nonché, per finanziare la continuità prospettica nella produzione di beni e servizi delle aziende che svolgono attività sul territorio. Per tale previsione sancita dall’art. 1 “Misure di sostegno temporaneo per il sostegno alla liquidità delle imprese” le linee di finanziamento possono essere sintetizzate nella tabella che segue al termine dell’articolo proposto.
Per tale ultima previsione legislativa è opportuno evidenziare che il rimborso dei finanziamenti è strettamente collegato all’operatività delle aziende, pertanto, il vero problema delle operazioni creditizie proposte è insito nel solidità delle imprese che acquisiscono il credito, in quanto collegata alla produttività di beni e servizi generata dall’indice di rotazione del capitale circolante investito, che è dato dal rapporto tra ricavi delle vendite e capitale investito. Infatti, molte aziende sono solide e non avranno difficoltà a rifondere i prestiti nel sessennio, ma purtroppo, in Italia non mancano i furbetti coadiuvati da un diritto societario/civile accondiscendente, che consente a molti imprenditori di generare bilanci fatti da numeri e volumi privi di contenuti reali che potenzialmente, nel lungo periodo, potrebbero danneggiare la bontà dell’operazione proposta dall’esecutivo che si vedrebbe costretto a rifondere ingenti somme alle banche a causa delle garanzie azionate dalle stesse nel caso di insolvenza da parte delle società debitrici che hanno usufruito dei benefici proposti nel Decreto.
Tale grave evenienza si manifesterebbe in quanto le banche escuterebbero le garanzie “a prima richiesta, esplicita e irrevocabile (art. 1 comma 2, lettera f)”, senza dovere ricorre in giudizio davanti ad un Tribunale contro il cliente insolvente, e la SACE S.p.A. potrebbe promuovere un’azione giudiziaria esecutiva nei confronti del debitore principale, ma in considerazione dei tempi biblici di cui se ne conosce la portata, per evitare il default escuterebbe la garanzia prestata dallo Stato “a prima richiesta e senza regresso (art. 1 comma 5)”.
Chiaramente è un evenienza remota in quanto è auspicabile che gran parte delle imprese Italiane che aderiscono alle linee di credito vorranno dare continuità aziendale alla produttività e garantire i livelli occupazionali, resta quella parte di imprenditori che detengono “scatole vuote” già indebitate con dei numeri prodotti artificiosamente, alla stregua del pastaio che gestisce “un pastificio che produce fettuccine”, per conto dei quali le banche sono tutelate quasi integralmente da SACE S.p.A., la stessa SACE S.p.A. è garantita senza regresso dallo Stato e lo Stato si vedrà costretto ad incrementare il debito pubblico nella misura in cui non rientrano i finanziamenti erogati e garantiti dallo stesso. Chiaramente le società furbette insolventi, salvo i casi più gravi di bancarotta fraudolenta o illeciti assimilati, scompariranno nel nulla.
Tipologia azienda | Linea di intervento art. 1 (nel rispetto dei limiti di cui alla 4^ colonna) | Garanzia SACE S.p.A. | Limiti intervento al di sotto del maggiore tra | Valutazione merito di credito | Accesso ad imprese in difficoltà Reg. UE 651/2014 o con credito deteriorato | Durata max in anni (con possibilità di preammortamento di 24 mesi) | Autorizzazioni aggiuntive diverse (rilascio codice garanzia) | Costo operazione (in esito agli anni e alle dimensioni dell’impresa) |
per tutti | fino a 25.000 | 100 % | – 25 % fatturato annuo – il doppio del costo del personale annuo (valori al 31.12.2019 derivanti da bilancio provvisorio anche se non ancora dichiarati) | NO | non pervenuto | 6 | NO | da 0,25 a 0,50 % annuo costo garanzia SACE S.p.A. – commissioni banca non superiori a quelle di mercato |
– di 5.000 dipendenti fatturato inferiore ad 1,5 mld | senza limiti | 90% | SI | NO | 6 | Sace S.p.A. | da 0,25 a 2 % annuo costo garanzia SACE S.p.A. – commissioni banca non superiori a quelle di mercato | |
+ di 5.000 dipendenti fatturato 1,5-5 mld | senza limiti | 80% | SI | NO | 6 | istruttoria SACE S.p.A. alla quale segue Decreto MEF previo parere del MISE | da 0,50 a 2 % annuo costo garanzia SACE S.p.A. – commissioni banca non superiori a quelle di mercato | |
fatturato superiore ai 5 mld | senza limiti | 80% | SI | NO | 6 | istruttoria SACE S.p.A. alla quale segue Decreto MEF previo parere del MISE | istruttoria SACE S.p.A. alla quale segue Decreto MEF previo parere del MISE |