
Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cd. Decreto ”Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo per fronteggiare, con misure finanziarie ed economiche urgenti, gli effetti dell’emergenza sanitaria ed economica creata dalla diffusione dell’epidemia da Covid 19, oltre a concentrarsi sul potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sul sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese, introduce semplificazioni e altre misure per la P.A..
Tra le misure intese a gestire lo stato emergenziale, limitando il più possibile il diffondersi esponenziale dell’epidemia, è disposto il ricorso massivo all’istituto dello smart working, o lavoro agile, che fino alla cessazione dell’emergenza epidemiologica ovvero ad una data precedente stabilita con DPCM, costituisce, ai sensi dell’art. 87 del decreto, la modalità ordinaria della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, riducendo la presenza di personale in sede ai soli casi non derogabili e agli stessi servizi di gestione dell’emergenza, a prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81.
Si prevede che la prestazione lavorativa in smart working possa essere svolta anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non forniti dall’amministrazione, esonerando in tal caso il datore di lavoro da responsabilità in ordine alla sicurezza e buon funzionamento degli strumenti utilizzati.
Nel caso in cui l’adozione dell’istituto non risulti possibile, si dispone che le amministrazioni facciano ricorso agli istituti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e ogni altro istituto analogo, pur nel rispetto della contrattazione collettiva, fino alla residuale possibilità di esenzione del personale dal servizio, parificata a servizio prestato salvo che per la corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa eventualmente prevista.
In coerenza con la predisposta misura di contrasto al fenomeno emergenziale, l’art. 75 del decreto introduce deroghe alle procedure di acquisto per lo sviluppo di sistemi informativi, intese a consentire la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese, consentendo, sino al 31 dicembre 2020, alle amministrazioni aggiudicatrici nonché alle autorità amministrative indipendenti, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una start-up innovativa o un piccola e media impresa innovativa.
Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del Durc e l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal casellario informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto e ne avviano l’esecuzione, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione e coperte dalle amministrazioni con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Al fine di non pregiudicare la continuità ed efficacia dell’azione amministrativa, e agevolare al tempo stesso cittadini e imprese, il decreto sospende inoltre i termini, sia ordinatori che perentori, e i termini propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi dei vari procedimenti amministrativi, prevedendone all’art. 103 la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Sono anche prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo, e in particolare quelli per la formazione del silenzio assenso.
Incombe, in ogni caso, a carico delle amministrazioni l’onere di adottare le misure organizzative più idonee ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
La validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, è prorogata al 15 giugno 2020.